Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria
www.ordinepsicologi-liguria.itL'Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico, istituito con la legge n. 56 del 18.2.1989 sul quale vigila il Ministero della Salute. Il Consiglio regionale dell'Ordine esercita le seguenti funzioni: - elegge, al suo interno, entro trenta giorni dall’elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; - vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; - cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; - provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ordine, cura il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; - provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine; - conferisce incarichi ai consiglieri, ove necessario; - designa i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti; cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; - adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27; - provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
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L'Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico, istituito con la legge n. 56 del 18.2.1989 sul quale vigila il Ministero della Salute. Il Consiglio regionale dell'Ordine esercita le seguenti funzioni: - elegge, al suo interno, entro trenta giorni dall’elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; - vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; - cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; - provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ordine, cura il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; - provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine; - conferisce incarichi ai consiglieri, ove necessario; - designa i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti; cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; - adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27; - provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
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